inUmbria on line nelCentro on line inItalia on line in Europa on line nel Mondo on line nellUniverso on line
 
 
  | Home | Top News | About Italy | Umor |
 

societa

Vacanze in hotel. Cosa fare, cosa evitare

Se si vuole alloggiare in una struttura alberghiera, è bene conoscere i propri diritti e doveri di ospite, come anche quelli dell’albergatore. Di seguito alcuni consigli per evitare brutte sorprese


Quante volte succede di rimanere insoddisfatti dalle proprie vacanze per mille piccoli problemi e disservizi delle strutture che ci ospitano. Può essere allora utile qualche piccolo accorgimento.
Quando è possibile è sempre meglio prenotare con un certo anticipo così da poter usufruire di possibili offerte tariffarie.
Nella scelta dell’hotel, poi, è bene sempre tenere conto del numero di stelle, verificare la presenza o meno di servizi e controllare la vicinanza al mare o a stazioni ferroviarie e aeroporti anche con l’aiuto del web.

Al momento della prenotazione ricordatevi di:
1) In caso di prenotazione telefonica confermare sempre via fax all’hotel
2) Se l’albergo chiede il numero della carta di credito, accertarsi alla fine del soggiorno che il fax o eventuali documenti contenenti il numero siano distrutti
3) Se avete lasciato una caparra considerare l’onere al trattenimento della somma versata in caso di mancata presentazione in hotel. La richiesta di rimborso dell’hotel potrà essere tanto maggiore quanto minore saranno i giorni mancanti alla data del soggiorno nella disdetta da parte del cliente. Qualora la mancata presentazione in hotel sia dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio una grave malattia), è sempre meglio allegare la certificazione medica per chiedere l’eventuale restituzione della somma preventivamente versata.
4) Qualora la prenotazione sia avvenuta tramite agenzia leggere attentamente tutte le clausole del contratto. In particolare, per quello che riguarda l’obbligo al risarcimento del danno in caso mancata presentazione in hotel (ad esempio anche in presenza di cause di forza maggiore).
5) Prenotazioni on line: negli ultimi anni si stanno sempre più diffondendo le prenotazioni on line di alberghi e in generale di vacanze last minute. I siti degli hotel, se ben strutturati con grafiche d’eccellenza e foto attraenti, potrebbero distrarre i consumatori dall’osservare attentamente l’offerta di servizi. È importante chiedere conferma, ad esempio, sulla grandezza delle camere, sulla localizzazione della struttura, sulla presenza di una navetta, o in generale sulla rispondenza della struttura alle foto o alla descrizione del sito.
È utile sapere che prenotare un albergo via internet (ma anche via telefono e fax) è un contratto a distanza: si applica quindi il diritto di recesso come previsto dal Codice del Consumo. In particolare, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi. Tale diritto si esercita inviando una comunicazione scritta alla sede dell’hotel mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive (RIF. NORM. Codice del Consumo: decreto legislativo n. 206/2005).

Tutto è fatto e la prenotazione è stata confermata. Ora è bene conoscere quali sono gli obblighi e le responsabilità dell’albergatore e non farsi intimorire.
1) L’albergatore è tenuto ad offrire il servizio alberghiero a chiunque ne faccia richiesta a meno che: l'hotel sia al completo; il cliente rifiuti di esibire un documento d'identità.
2) è tenuto anche a consegnare al cliente una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. L’albergatore è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo (Art. 109 Testo Unico pubblica sicurezza).
3) Fornire al cliente il servizio richiesto o pubblicizzato (oltre i servizi obbligatori come la pulizia). La pubblicità, infatti, se difforme dalla realtà, può costituire elemento sufficiente per recedere dal contratto. Poiché le caratteristiche e le condizioni riportate sui materiali pubblicitari possono lasciare margini a interpretazioni diverse (albergo vicino al mare, zona tranquilla, trattamento familiare, ecc.) è consigliabile che il cliente si accerti preventivamente delle caratteristiche dichiarate.
4) Comunicare alla Regione i prezzi minimi e massimi della stagione entrante. È obbligato, inoltre, ad esporre le tariffe, riepilogate in una tabella, in modo ben visibile al pubblico nel punto di ricevimento.

Per quanto riguarda le sue responsabilità il Codice Civile differenzia tra le cose portate in albergo e quelle depositate.
Nel primo caso gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Ovvero:
a) per le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio
b) per le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
c) per le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. La responsabilità dell’albergatore diventa illimitata quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a sua colpa, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.

Nel caso di cose consegnate la responsabilità dell'albergatore è illimitata. In particolare, quando le cose gli sono state consegnate in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in custodia di cose che aveva l'obbligo di accettare, come le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore.
L’albergatore può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Esistono dei limiti a tali responsabilità. In particolare quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; a forza maggiore; alla natura della cosa (RIF. NORM.: Testo Unico pubblica sicurezza – Codice Civile (dall’art. 1783 all’art. 1786).

Come comportarsi in caso di disservizi.
Avanzare immediatamente sul loco reclamo all’albergatore ed eventualmente alla agenzia di
viaggio o al tour operator. Al rientro inviare lettera di reclamo a tutti i soggetti interessati: hotel, agenzia e tour operator. I reclami possono essere inoltrati alle associazioni dei consumatori o presso lo Sportello di conciliazione del proprio comune.

(04-08-2010)




[torna ai risultati]
 


Periodo dal

al

Argomento

Parola chiave:


torna ai risultati
 


Pubblicato in S.Mariano - Perugia - Italia - Ultimo aggiornamento: 04-08-2010 alle :