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Lavori di ristrutturazione senza DIA

Per la ristrutturazione della propria abitazione non sarà più necessaria la Denuncia di Inizio Attività: ecco cosa dice il decreto incentivi, approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010


Presto per i lavori di ristrutturazione della casa - che non riguardano ovviamente parti strutturali dell'edificio - non servirà più la DIA (Denuncia di Inizio Attività).
Rifare i pavimenti, installare panelli solari, sostituire gli impianti o i servizi sanitari, eliminare le barriere architettoniche, saranno considerati interventi di piccola attività edilizia non è più soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale.
Il Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, ha approvato il Decreto Incentivi che contiene la norma che permette di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di serre mobili stagionali, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro.
Sono esclusi tutti i tipi di lavori che riguardano le parti strutturali dell’edificio o che comportano l’aumento del numero delle unità immobiliari (muri portanti, sulle colonne o sulle travi, per gli aumenti di volumetria e superficie, per le variazione di destinazione d’uso o per l’aumento unità immobiliari).

Uno stralcio del Decreto Incentivi
"Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese"

Art. 5 (Attività di edilizia libera)
1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: “ART.
6. (L) (Attività edilizia libera).
1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l’interessato, anche per via telematica, comunica all’amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”


Cristina Moretti

(26-03-2010)




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Pubblicato in S.Mariano - Perugia - Italia - Ultimo aggiornamento: 26-03-2010 alle :