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L'Energy Manager in Italia

Tra le iniziative volte al risparmio energetico, una figura professionale capace di ottimizzare questo aspetto sia per gli enti pubblici che per i privati di una certa dimensione: il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia


Si tratta di una figura introdotta in Italia gia dal 1991 e rivolta a soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi importanti espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep). Il limite minimo è 10.000 tep per le imprese del settore industriale, mentre è di 1.000 tep per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione.
Il ruolo di un Energy Manager è quello di ottimizzare i consumi dei soggetti obbligati alla sua contrattazione, in modo da rendere efficiente il processo di produzione o di servizio. Purtroppo bisogna sottolineare come, nonostante siano ormai già 18 anni dalla creazione e previsione di questa figura, sono davvero pochissimi quelli che vengono impiegati dalle imprese pubbliche e private in tutto il territorio nazionale. Questa particolare figura professionale non dispone ancora, nonostante siano passati 18 anni dalla sua entrata in vigore, di una sua natura giuridica, nel senso che non esiste un corso universitario o comunque un iter specifico che permetta l’abilitazione e la conseguente iscrizione ad un albo.
La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager) è, infatti, entrata in vigore in Italia con la legge 308 del 1982, ma solo per le imprese con più di mille dipendenti e con consumo riferito all'anno precedente superiore a 10.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP). Bisogna aspettare la L.10/91 per estendere la nomina di tale figura anche ai settori civile, terziario e trasporti, abbassando la soglia di riferimento a 1.000 TEP. Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia sono già espressamente definiti all'art.19 della citata legge, ma vengono maggiormente dettagliate nei commi 13-17 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F:
"….13. La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le seguenti funzioni: - individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia; - predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; - predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.
14. Nel responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.
15. Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall'altro detenga una approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell'energia.
16. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi.
17. Dal punto di vista del profilo culturale professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore In cui l'Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore”.

Dalla norma si intuisce come l'incarico di responsabile per l'energia, che consiste nella raccolta e nell'analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente dell'energia nella propria struttura, può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno. Il fattore critico nel processo di razionalizzazione nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore professionale del tecnico né nella sua capacità di individuazione dell'intervento bensì nella sua capacità/possibilità di dialogare con la struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale "politica" di conservazione dell'energia. In mancanza di questa, l'azione dell'Energy Manager verrà inevitabilmente a ricadere su di una posizione prettamente operativa ovvero di "contabile energetico": in ambedue i casi, comunque, senza alcuna valida ricaduta sul sistema energetico aziendale e territoriale.
Gli energy manager operanti in Italia sono circa 2.650, di cui oltre 500 sono responsabili locali di aziende che si diramano con più sedi sul territorio nazionale e che presentano consumi superiori alle soglie indicate. Per diventare energy manager ed essere inseriti nell'elenco (non si tratta di un albo, dunque) curato e gestito dalla FIRE (federazione italiana per l’uso razionale dell’energia) per incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, occorre essere nominati da un soggetto, non necessariamente sottoposto all'obbligo. Sebbene la nomina ai sensi della Legge 10/91 non preveda requisiti particolari (titoli di studio o esperienza), per operare al meglio come energy manager sono richieste approfondite conoscenze energetiche, ambientali, economico/finanziarie, unite a buone capacità comunicative e di relazione. Per questo la FIRE favorisce la formazione e la qualificazione delle competenze di esperti in grado di svolgere tale funzione.

Nel corso di questi anni l'azione dell'Energy Manager ha tentato di inserirsi nella catena di competenze intersettoriali che portano dalla progettazione alla attuazione di un organico programma di gestione, pianificazione e conservazione delle risorse energetiche cercando:
- di operare sia orizzontalmente ai differenti settori Comunali che verticalmente tramite la direzione di specifici progetti finalizzati;
- di stimolare una direzione strategica che deve provenire dagli Amministratori eletti concretizzandola in un momento di assunzione di responsabilità e professionalità ben definito;
- di promuovere una analoga responsabilizzazione nelle funzioni sottoposte e/o collegate;
- di collaborare nel campo della programmazione energetica territoriale come momento di consulenza interna nella fase di pianificazione e come coordinatore delle indicazioni strategiche in campo energetico che giungono dagli amministratori eletti con le molteplici facce della macchina comunale e delle Aziende Speciali collegate.

In conclusione, la peculiarità dell'Energy Manager si caratterizza con competenze espresse su due livelli:
- privatistico: come un qualsiasi energy manager aziendale, facendo riferimento specificatamente alla declaratoria di mansioni di cui all'art.19 della L.10/91;
- istituzionale: come maggior esperto in problemi energetici dell'Ente Locale, sia contribuendo ad elaborare la politica energetica territoriale dell'Ente che, in senso lato, cercando di rappresentare un momento di confronto interno all'Ente dell'istruttoria tecnico/amministrativa di tali provvedimenti, con compiti di verifica degli stessi rispetto ai vincoli tecnico, economici e normativi in campo energetico.


Cristina Moretti

(05-05-2009)




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Pubblicato in S.Mariano - Perugia - Italia - Ultimo aggiornamento: 05-05-2009 alle :