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Al lavoro in tutta sicurezza

Dal 1994, con l’introduzione del Decreto Legislativo n.626, in Italia vengono previste e prescritte tutta una serie di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività pubblici o priv


Il decreto a tutti noto come legge 626, anche se in Italia non è stato il primo a regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta una norma che ha superato le leggi precedenti dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La principale novità introdotta dal Decreto Legislativo, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui, appunto il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali. Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di una Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi.
La Legge impone che ogni azienda deve avere un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l'RSPP può essere il datore di lavoro stesso per tutte le aziende che rientrano nell'articolo 10 della 626.
Il datore di lavoro che vuole assumere l'incarico di RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione. Se invece il datore di lavoro non può o non vuole assumere tale incarico, dovrà rivolgersi ad una Società di consulenza esterna per avere tale Servizio. Il datore di lavoro, anche in questo caso, rimarrà sempre il responsabile della sua azienda, cioè è l'unico che verrà indagato penalmente in caso di incidente.

Approfondimento: se il rischio è di incendio
La valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro è un'attività propedeutica di fondamentale importanza, che precede l'adozione delle misure preventive, protettive e precauzionali stabilite dall'articolo 3 del DM 10 marzo 1998 (relativo ai criteri generali di sicurezza antincendio, per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro). La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono una parte specifica del documento previsto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 626.
Obiettivo della valutazione dei rischi di incendio è quello di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nella sua azienda. Si tratta di provvedimenti che spaziano dalla prevenzione dei rischi all'informazione dei lavoratori e delle persone presenti; dalla formazione dei lavoratori alle misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi di incendio, la quale viene effettuata tenendo conto di diversi elementi come il tipo di attività; i materiali immagazzinati e manipolati; le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; le dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro e il numero di persone presenti.
Primo passo della valutazione dei rischi di incendio è l’individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio). A questa seguono altre fasi:
l’individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; l’eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; la valutazione del rischio residuo di incendio e la verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti e l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
Importante quanto è l’individuazione di un pericolo di incendio è l’eliminazione dello stesso. A seconda che si tratti di materiali combustibili e/o infiammabili (ad esempio: vernici, solventi e adesivi infiammabili; gas infiammabili; carta e materiali di imballaggio; materiali plastici; prodotti chimici; prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio) o di sorgenti di innesco (presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; sorgenti di calore causate da attriti; presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; uso di fiamme libere), per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, ridotto, sostituito con alternative più sicure o semplicemente separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro.
Per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili il datore di lavoro può provvedere alla rimozione o riduzione di questi materiali o alla sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi. Può anche scegliere di immagazzinare i materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, di rimuovere i materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio o di riparare i rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura. In ogni caso dovrà migliorare il controllo del luogo di lavoro ed eliminare i rifiuti e gli scarti.
Se il pericolo nasce dalla presenza di sorgenti di calore, invece, potrà provvedere facendo rimuovere o sostituire le sorgenti di calore non necessarie, schermando le sorgenti di calore valutate pericolose e installando dispositivi di protezione da mantenere in perfetta efficienza.
Tra i suoi compiti vi saranno anche quelli di controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti e della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche senza dimenticare che dovrà far riparare o sostituire le apparecchiature danneggiate e far pulire e riparare i condotti di ventilazione e canne fumarie.

(03-12-2008)




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Pubblicato in S.Mariano - Perugia - Italia - Ultimo aggiornamento: 03-12-2008 alle :