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Consegna di farmaci: non serve ricetta per casi urgenti

Federfarma Veneto spiega la novità del decreto del Ministero della Salute che è entrato in vigore l’11 maggio 2008 e che non riguarda i medicinale in regime di Sistema sanitario nazionale (sempre soggetti a ricetta)


In caso di estrema necessità il farmaco è più accessibile. Il farmacista potrà consegnare medicinali soggetti a prescrizione medica anche senza la prescrizione stessa. La novità è prevista da un decreto del Ministero della Salute che è entrato in vigore l’11 maggio 2008 e non riguarda i medicinale in regime di Sistema sanitario nazionale (sempre soggetti a ricetta). Annamaria Brusadini, presidente di Federfarma Veneto, ha spiegato i dettagli di questa nuova norma, nel corso di una conferenza stampa.
«Il decreto – afferma Annamaria Brusadini - conferma e sottolinea il ruolo della farmacia come punto di riferimento e primo presidio sanitario al quale il cittadino si rivolge in caso di necessità». «Il decreto offre un’occasione a chi ha estremo bisogno di un farmaco e non può rivolgersi al medico prima che al farmacista – chiarisce –. Tale possibilità si limita a pochi e ben definiti casi. Interessa chi ha la necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche, chi deve continuare ad assumere altri medicinali, come un antibiotico, chi ha bisogno di proseguire una terapia dopo la dimissione dall’ospedale. Si tratta di una procedura eccezionale: appena possibile il paziente dovrà informare il proprio medico di averla utilizzata. Il decreto prevede che il costo del farmaco sia a totale carico del cittadino e che non possano essere consegnati farmaci sonniferi o psicofarmaci».

Ecco il dettaglio del decreto caso per caso. Il farmacista può consegnare il farmaco per far proseguire una terapia di patologia cronica se esiste uno dei seguenti elementi: presenza in farmacia di ricette mediche del paziente nelle quali è prescritto lo stesso farmaco, esibizione di un documento sanitario o del medico attestante la patologia in questione e indicante il farmaco, presentazione di una ricetta scaduta da non oltre 30 giorni, conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Nel caso in cui sul documento sanitario non sia citato il farmaco o nel caso della ricetta scaduta, il paziente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Tra i farmaci iniettabili, solo per l’insulina è ammessa la consegna senza ricetta.

Per evitare l’interruzione di altri trattamenti, come l’assuzione di un antibiotico, i requisiti sono: presenza in farmacia di una ricetta abbastanza recente da far presumere che la terapia sia in corso oppure esibizione di una confezione inutilizzabile, come un flaconcino danneggiato. Tra i farmaci iniettabili, solo per gli antibiotici monodose è ammesso questo tipo di consegna senza ricetta. Il terzo caso di consegna diretta riguarda il cliente che documenti la dimissione ospedaliera avvenuta al massimo due giorni prima. Nel documento sanitario deve essere prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In questo caso è ammessa la consegna anche di farmaci iniettabili. Il farmacista può consegnare solo il minimo dosaggio utile e deve dare al paziente una scheda, da inoltrare al medico, contenente i dati del farmaco. Non è ammessa la consegna di medicinali stupefacenti.


La novità sarà sperimentata fino a novembre 2008. A dicembre Federfarma raccoglierà e comunicherà a ministero e Agenzia del farmaco i dati della sperimentazione, formulando eventuali proposte di modifica del decreto.

(23-05-2008)




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Pubblicato in S.Mariano - Perugia - Italia - Ultimo aggiornamento: 23-05-2008 alle :